Sez. 3, Sentenza n. 1190 del 17/02/1984 (Rv. 433335 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - CESSIONE DELLE AZIONI DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI - PROPRIETARIA DI UN FONDO RUSTICO - CONFIGURABILITÀ COME TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - ESCLUSIONE - DIMOSTRAZIONE DEL CARATTERE SIMULATO DELLA CESSIONE DI AZIONI - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - CESSIONE DELLE AZIONI DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI - PROPRIETARIA DI UN FONDO RUSTICO - CONFIGURABILITÀ COME TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - ESCLUSIONE - DIMOSTRAZIONE DEL CARATTERE SIMULATO DELLA CESSIONE DI AZIONI - IRRILEVANZA.*
Un trasferimento a titolo oneroso di fondo rustico, implicante, secondo la disciplina dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 (e successive modifiche), il diritto di prelazione e riscatto dell'affittuario coltivatore diretto del fondo medesimo, non è ravvisabile, per il caso in cui proprietaria dell'immobile sia una società di capitali, nella cessione delle azioni di tale società, la quale comporta il subingresso di altri nella qualità di socio, ma non nella titolarità dei beni sociali, che resta alla società. Nè il suddetto diritto di prelazione e riscatto può conseguire dalla mera dimostrazione del carattere simulato di quella cessione di azioni, tenendo conto che tale simulazione non può evidenziare di per sè la ricorrenza di un dissimulato trasferimento dello immobile, essendo questo soggetto alla Forma scritta "ad substantiam".*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2325, Cod. Civ. art. 2355, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)