Sez. L, Sentenza n. 11677 del 01/06/2005 (Rv. 582227 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - PROVA SCRITTA | Sentenza di condanna al pagamento di credito di lavoro pari ad un determinato numero di mensilità - Titolo esecutivo - Configurabilità - Requisiti - Utilizzabilità in assenza di tali requisiti come atto scritto probatorio dell'esistenza del credito - Ammissibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - PROVA SCRITTA
La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di un certo numero di mensilità, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza; se invece la sentenza di condanna non consenta di determinare le pretese economiche del lavoratore in base al contenuto del titolo stesso, in quanto per la determinazione esatta dell'importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, o nel caso di sentenza di condanna generica, che rimandi ad un successivo giudizio la quantificazione del credito, la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo ma è utilizzabile solo come idonea prova scritta per ottenere nei confronti del datore di lavoro un decreto ingiuntivo di pagamento per il credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l'opposizione a precetto proposta dal datore di lavoro, rilevando che, da un lato, la sentenza posta in esecuzione dai lavoratori non permetteva di quantificare le somme dovute ai lavoratori, e dall'altro, che i lavoratori avevano inserito nel precetto voci di credito, quali indennità di utilizzazione, indennità di turno, soprassoldo domenicale, soprassoldo notturno, delle quali non era traccia nella sentenza posta in esecuzione, benché comparissero nel contratto collettivo applicabile).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 634 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)