Sez. 1, Sentenza n. 10141 del 14/10/1998 (Rv. 519682 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - IN GENERE | Diritto dell'appaltatore al corrispettivo - Insorgenza - Al momento dell'esecuzione e non al momento della stipula del contratto - Conseguenze in tema di concordato preventivo con cessione dei beni.
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - IN GENERE
In tema di contratto di appalto, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo non sorge al momento della stipulazione del contratto, ma solo dopo e a causa dell'esecuzione (totale o parziale, secondo le specifiche previsioni) dei lavori; ne consegue che, in ipotesi di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il diritto di credito vantato dall'appaltatore quale corrispettivo del contratto d'appalto non può comprendersi tra i beni esistenti nel patrimonio del debitore "alla data della proposta di concordato" ove a quella data risulti soltanto stipulato il contratto di appalto, atteso che la stipula di detto contratto non è di per sè sufficiente per l'insorgenza del diritto di credito dell'appaltatore, occorrendo il verificarsi dell'ulteriore presupposto dell'esecuzione dei lavori successivamente alla stipula di detto contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)