Sez. L, Sentenza n. 461 del 11/01/2011 (Rv. 615973 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Determinazione - Onere probatorio - Riparto tra ente previdenziale e datore di lavoro - Fattispecie in tema di asseriti rimborsi spese a lavoratrici a domicilio.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, attese, da un lato, la generale presunzione di cui all'art. 12, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall'altro, la tassatività dell'elencazione delle voci che, in base al secondo comma dello stesso art. 12, sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, il riparto dell'onere probatorio è che l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato secondo comma. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in applicazione del suindicato principio di diritto e con riferimento ad un rapporto di lavoro subordinato a domicilio, aveva ritenuto la natura retributiva delle somme corrisposte dal datore di lavoro, non avendo questi provato che si trattasse di meri rimborsi spese).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)