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Sez. U, Sentenza n. 8227 del 03/04/2007 (Rv. 596984 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "PETITUM" SOSTANZIALE | Servizio sanitario nazionale - Passaggio all'assistenza indiretta - Azione risarcitoria promossa da un utente del servizio - Giurisdizione del giudice amministrativo.
Stato
decisa il 2007-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596984-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "PETITUM" SOSTANZIALE

In base al principio per cui la giurisdizione si determina con riguardo alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum" sostanziale, rientra nella giurisdizione dell'autorità' giudiziaria amministrativa la domanda con la quale un utente del servizio sanitario nazionale ha chiesto alla Regione Campania, al Ministero della Salute e alla Federfarma il risarcimento del danno conseguente al passaggio alla assistenza indiretta per la fornitura di farmaci indispensabili, atteso che la domanda in via diretta e immediata investe il potere dell'autorità amministrativa di provvedere alla organizzazione e alla modalità di prestazione del servizio sanitario e la relativa discrezionalità dell'amministrazione sulle opzioni praticabili per soddisfare le esigenze del servizio sanitario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)