Sez. U, Sentenza n. 5762 del 10/06/1998 (Rv. 516311 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "PETITUM" SOSTANZIALE | Caratteri - Corte dei conti - Controllo ex art. 3, comma quarto legge n. 20 del 1994 - Consiglio nazionale architetti - Rivendicazione dell'estraneità dal novero delle amministrazioni assoggettate a controllo - Giurisdizione del giudice ordinario.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "PETITUM" SOSTANZIALE
La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata in astratto a quest'ultima dal diritto positivo. Consegue, che rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria la domanda con la quale un consiglio nazionale professionale (nella specie il Consiglio nazionale degli architetti) impugna la determinazione della Corte dei conti (nonché ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale) che dichiara la sottoposizione di esso consiglio al controllo di cui all'art. 3, comma quarto della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in quanto tale domanda tende a far valere non già l'interesse a che l'esercizio di sovraordinati poteri di controllo avvenga secondo la specifica disciplina legale delle relative modalità, ma bensì una situazione di libertà dai poteri stessi, la quale si connota per la consistenza propria del diritto soggettivo. La rivendicazione, infatti, dell'estraneità al novero delle amministrazioni assoggettate a siffatti poteri si risolve in una questione interpretativa della norma di previsione, sotto il profilo dell'accertamento dei limiti esterni dei medesimi, non anche, al di là delle espressioni letterali usate, in una impugnazione di provvedimenti amministrativi.
Riferimenti normativi: Legge 14/01/1994 num. 20 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)