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Sez. 1, Sentenza n. 5823 del 16/06/1994 (Rv. 487084 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere | Dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria - Rapporto di lavoro - Cessazione successivamente al provvedimento di continuazione nell'esercizio della impresa - Indennità di anzianità - Debito di massa - Configurabilità- Prededuzione - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487084-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere

Le indennità di anzianità spettanti ai dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, cessati dal rapporto di lavoro successivamente al provvedimento di continuazione dell'esercizio dell'impresa, sono considerate, per l'intero importo, in applicazione dell'art. 4 del D.L. 31 luglio 1981 n. 414, convertito in legge 2 ottobre 1981 n. 544, debiti contratti per la continuazione dell'esercizio, secondo la previsione dell'art. 111 n. 1 legge fall.. Pertanto, siffatti crediti - come quelli nati da rapporti di lavoro esauritisi nei due anni precedenti al provvedimento (ex D.L. 9 aprile 1984 n. 62, convertito in legge 8 giugno 1984 n. 212) - non sono disciplinati dalle norme concorsuali (artt. 54 e 55 legge fall.) concernenti rivalutazione ed interessi, ma costituiscono debiti di massa e spettano in prededuzione dalla data di cessazione del rapporto. (La S.C., sulla base del principio enunciato, ha ritenuto corretta la decisione della corte di merito, la quale aveva individuato nella data di deposito dello stato passivo il termine finale di calcolo della rivalutazione monetaria per il ritardato pagamento della corrisposta indennità di anzianità e, nella liquidazione dell'intero patrimonio mobiliare del debitore, il termine finale per il calcolo degli interessi sulla maggiore indennità di anzianità derivante dall'incidenza dei compensi per il lavoro straordinario continuativo).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Decreto Legge 31/07/1981 num. 414 art. 4 CORTE COST., Legge 02/10/1981 num. 544 CORTE COST., Decreto Legge 09/04/1984 num. 62, Legge 08/06/1984 num. 212

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)