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Sez. U, Sentenza n. 12130 del 26/10/1985 Ud. (dep. 14/12/1985) Rv. 171371 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - PORTIERE O SOSTITUTO - INVIO AL DESTINATARIO DI RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO - NECESSITÀ - ALLEGAZIONE DELL'AVVISO AGLI ATTI PER TUTTI GLI EFFETTI PREVISTO DALL'ART. 169, ULTIMO COMMA, COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171371-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - PORTIERE O SOSTITUTO - INVIO AL DESTINATARIO DI RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO - NECESSITÀ - ALLEGAZIONE DELL'AVVISO AGLI ATTI PER TUTTI GLI EFFETTI PREVISTO DALL'ART. 169, ULTIMO COMMA, COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*

In ogni ipotesi di notifica ad imputato reperibile, ma assente, mediante consegna dell'atto al portiere, ancorché si tratti di notificazione successiva alla prima e ancorché vi sia stata dichiarazione o elezione di domicilio, alla consegna deve seguire la sottoscrizione dell'originale della relata da parte del portiere. Dovrà altresì essere inviata al destinatario comunicazione della avvenuta consegna, mediante raccomandata il cui avviso di ricevimento dovrà essere allegato agli Atti per tutti gli effetti previsti nell'ultimo comma dell'art. 169 cod. proc. pen.. (nella fattispecie si trattava di notifica al domicilio eletto. La notifica è stata ritenuta nulla e priva di effetti mancando agli Atti la prova del ricevimento dell'avviso o del compimento del previsto periodo di giacenza del plico presso l'ufficio postale). (Conf mass n 153438; (contra mass n 147560; (contra mass n 900091).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)