Sez. 5, Sentenza n. 850 del 19/11/1980 Ud. (dep. 11/02/1981) Rv. 147560 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - CONSEGNA DELL'ATTO AL PORTIERE - LETTERA RACCOMANDATA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - CONSEGNA DELL'ATTO AL PORTIERE - LETTERA RACCOMANDATA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Nell'ipotesi di elezione di domicilio, la notificazione e soggetta alla meno rigorosa prescrizione di cui all'art 171 cod proc pen e la consegna dell'atto al portiere esaurisce il procedimento di notificazione che si perfeziona in tale momento, indipendentemente dall'invio e dalla ricezione della lettera raccomandata, costituendo tale formalita un elemento integrativo della notifica nell'ipotesi della prima notificazione all'imputato che non abbia ancora eletto il proprio domicilio.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Pen. art. 171
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)