Sez. 1, Sentenza n. 14243 del 25/09/2003 (Rv. 567143 - 01)
COMMERCIO - INTERNO - SANZIONI AMMINISTRATIVE | Divieto di propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo - Portata applicativa.
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Il divieto di propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo, sancito dall'art. 8 del D.L. 10 gennaio 1983, n. 4 (convertito nella legge 22 febbraio 1983, n. 52), che ha sostituito l'art. unico della legge 10 aprile 1962, n. 165, coinvolge sia forme direttamente evocative dei prodotti suddetti con effetto propagandistico, sia forme il cui effetto sia conseguito con modalità indirette ed occulte, senza che sia consentito, ai fini dell'esistenza dell'illecito, graduare la maggiore o minore intensità dell'effetto vietato. Ne consegue che incorre nella violazione del divieto anche il produttore di beni diversi dai prodotti da fumo, il quale utilizzi elementi distintivi di un prodotto da fumo - anche al di fuori di possibilità di confusione tra i prodotti -, se ed in quanto detta utilizzazione, ancorché realizzata con l'offerta in vendita, conservi un effetto evocativo del prodotto da fumo ed una funzione di richiamo pubblicitario sullo stesso. Non sussiste, invece, l'illecito amministrativo allorché il mezzo pubblicitario consista nella utilizzazione di un segno, originariamente distintivo del prodotto da fumo, il quale, tuttavia, nella pratica applicazione ad un altro genere di bene o di servizio, abbia di fatto assunto una sua autonomia, tale da risultare privo, se usato in quel contesto, di ogni capacità evocativa del prodotto originario. L'accertamento relativo al se, nella singola fattispecie, si sia verificato, o non, l'effetto propagandistico vietato integra un accertamento di fatto attribuito alla cognizione del giudice del merito, insindacabile in sede di giudizio di legittimità, se congruamente e correttamente motivato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/01/1983 num. 4 art. 8, Legge 22/02/1983 num. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)