Sez. 1, Sentenza n. 2822 del 27/02/2001 (Rv. 544218 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo - Utilizzazione di segno originariamente distintivo del prodotto da fumo - Perdita del potere evocativo del prodotto originario - Illecito amministrativo - Configurabilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
Con riguardo al divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo - riferito al comportamento, da chiunque posto in essere, rivolto al pubblico ed idoneo a sollecitarlo all'acquisto ed al consumo dei prodotti da fumare, posto in essere sia in forme direttamente evocative di tali prodotti, sia in forme in cui l'effetto propagandistico viene conseguito con modalità indirette od occulte -, non sussiste l'illecito amministrativo di cui all'art. 1 della legge 10 aprile 1962, n. 165 e all'art. 8 del D.L. 10 gennaio 1983, n. 4 (conv. in legge 22 febbraio 1983, n. 52) allorché il mezzo pubblicitario consista nella utilizzazione di un segno originariamente distintivo del prodotto da fumo che tuttavia, nella pratica applicazione ad altro genere di bene o di servizio, abbia di fatto assunto una sua autonomia tale da risultare privo, se usato in quel contesto, di ogni potere evocativo del prodotto originario.
Riferimenti normativi: Legge 10/04/1962 num. 165, Legge 22/02/1983 num. 52, Decreto Legge 10/01/1983 num. 4 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)