Sez. 3, Sentenza n. 4585 del 22/04/1995 (Rv. 492003 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZIO PER MOROSITÀ - SANATORIA | Istanza relativa - Necessità - Formulazione - Modalità.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZIO PER MOROSITÀ - SANATORIA
L'assegnazione di un termine per la sanatoria della morosità, a norma del sesto comma dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203, postula un'istanza dell'affittuario moroso, ancorché senza formule sacramentali, in modo inequivoco con riguardo alla volontà di porre fine all'inadempimento ed alla correlata finalità di esaurire la necessità di un giudizio sul merito della lite, sicché non è a tal fine idonea un'istanza formulata al termine della fase istruttoria e subordinata alla mancata reiezione della domanda del concedente.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)