Sez. 3, Sentenza n. 3745 del 23/08/1989 (Rv. 463666 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZIO PER MOROSITÀ - SANATORIA - ISTANZA RELATIVA - FORMULAZIONE - MODALITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZIO PER MOROSITÀ - SANATORIA - ISTANZA RELATIVA - FORMULAZIONE - MODALITÀ.*
L'assegnazione di un termine per la sanatoria della morosità a norma del sesto comma dell'art. 46 della legge n. 203 del 1982, che non può essere concesso con riguardo al pagamento di canoni delle annate successive all'instaurazione del giudizio, postula un'istanza dell'affittuario moroso, ancorché senza formule sacramentali, in modo inequivoco con riguardo alla volontà di porre fine allo inadempimento ed alla correlata finalità di esaurire la necessità di un giudizio sul merito della lite, sicché non è a tal fine idonea una istanza formulata al termine della fase istruttoria e subordinata alla mancata reiezione della domanda del concedente.*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)