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Sez. U, Sentenza n. 2992 del 28/09/1968 (Rv. 335821 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI IN GENERE - ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI) - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA GPA IN SEDE GIURISDIZIONALE - RICORSI DEGLI IMPIEGATI DEI COMUNI PER QUESTIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI IMPIEGO - GIURISDIZIONE IN UNICO GRADO DEL CONSIGLIO DI STATO.*
Stato
decisa il 1968-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335821-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI IN GENERE - ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI) - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA GPA IN SEDE GIURISDIZIONALE - RICORSI DEGLI IMPIEGATI DEI COMUNI PER QUESTIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI IMPIEGO - GIURISDIZIONE IN UNICO GRADO DEL CONSIGLIO DI STATO.*

A seguito delle decisioni n. 30 del 22 marzo 1967, n. 33 del 4 aprile 1968 ex n 49 del 27 maggio 1968 della Corte costituzionale le Disposizioni dei titoli uno e due del tu sulla giunta provinciale amministrativa, n. 1058, del 26 giugno 1924 sono caducate. Per l'effetto, permanendo la giurisdizione esclusiva del consiglio di stato in materia di pubblico impiego, deve ritenersi, ai sensi dell'art. 103 della Costituzione, che questa, allo stato della legislazione, assorbi quella dell'abolita gpa in Sede giurisdizionale, onde al consiglio predetto spetta di giudicare in primo ed unico grado anche in materia di ricorsi su questioni derivanti dal rapporto di impiego prodotti da impiegati assunti in servizio dai comuni.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)