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Sez. 2 - , Sentenza n. 7171 del 22/03/2018 (Rv. 647861 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - IN GENERE | Trasferimento del possesso reale e non solo giuridico - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647861-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - IN GENERE

Il venditore deve trasferire al compratore non soltanto la proprietà ed il possesso giuridico, ma anche il possesso reale o di fatto del bene venduto, essendo la consegna dello stesso l'atto con cui il compratore è posto nella condizione non solo di disporre materialmente della cosa trasferita nella sua proprietà, ma anche di goderla secondo la funzione e destinazione in considerazione della quale l'ha comprata. Ne consegue che costituisce obbligo del venditore, tenuto ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, adoperarsi fattivamente perché l'acquirente ottenga la materiale consegna del bene compravenduto. (Nella specie le parti avevano stipulato due contratti collegati ma autonomi: un preliminare di compravendita di un compendio immobiliare e una compravendita di arredi e infrastrutture presenti nell'immobile, sicché venuto meno il preliminare, l'acquirente non poteva, senza la collaborazione e l'eventuale autorizzazione della parte venditrice, procedere all'asportazione dell'impianto di riscaldamento acquistato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1477, Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)