Sez. 1, Sentenza n. 8692 del 09/08/1991 (Rv. 473457 - 01)
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Valore venale - Determinazione - Avviso di accertamento - Motivazione | Imposta di Registro e INVIM - Avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato - Motivazione - Obbligo - Finalità - Osservanza - Condizioni.
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Valore venale - Determinazione - Avviso di accertamento - Motivazione
In tema d'imposta di registro ed INVIM, l'obbligo della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato, al fine della validità del relativo atto, si correla alle esigenze di consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e di delimitare l'ambito delle ragioni destinate a sorreggere, anche nell'eventuale fase contenziosa, la maggiore pretesa fiscale. Detto obbligo, pertanto, deve ritenersi osservato, nel caso di applicazione, cumulativa od alternativa, di criteri legali di valutazione (quali quelli dell'art. 48 secondo comma del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634), dal richiamo dei medesimi, ancorché non accompagnato da ulteriori specificazioni, ovvero, nel caso di applicazione di criteri difformi, quando risulti, esplicitamente od implicitamente, l'inutilizzabilità od insufficienza dei criteri legali, di modo che restino assicurate le due menzionate esigenze.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 48, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 49 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)