Sez. 5 - , Sentenza n. 38717 del 06/06/2019 Ud. (dep. 19/09/2019) Rv. 277115 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Furto di energia elettrica - Intervenuta irrogazione definitiva di una sanzione amministrativa per il medesimo fatto - “Bis in idem” sanzionatorio - Esclusione - Ragioni.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
In materia di furto di energia elettrica, le sanzioni previste dall'art. 59 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, hanno natura amministrativa ed assolvono ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, da individuare nella sottrazione del consumo all'imposta, e non hanno finalità punitive, in quanto producono effetti sul soggetto obbligato all'adempimento fiscale, indipendentemente dall'essere o meno quest'ultimo l'autore dell'abusivo prelievo, sicché la loro irrogazione non comporta la violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Grande Stevens c. Italia del 4 marzo 2014.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 59, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)