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Sez. 3, Sentenza n. 6554 del 14/03/2013 (Rv. 625503 - 01)

ARBITRATO - PERIZIA CONTRATTUALE | Perizia contrattuale - Natura - Mandato collettivo - Scelta del terzo affidata al Presidente del Tribunale - Necessaria coerenza con le determinazione volitiva delle parti - Difetto di tale requisito - Conseguenze - Invalidità della perizia.
Stato
decisa il 2013-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625503-01

ARBITRATO - PERIZIA CONTRATTUALE

Quando nel contratto di assicurazione contro i danni sia prevista, per la stima dell'indennizzo, una c.d. perizia contrattuale collegiale, e si stabilisca che uno dei tre periti sia scelto dal presidente del tribunale tra persone dotate di determinati requisiti soggettivi (nella specie, laurea in scienze agrarie), la nomina di persona priva di tali requisiti rende invalida la deliberazione dei periti. L'invalidità della perizia, tuttavia, lascia fermi gli effetti della clausola compromissoria, sicché anche in tal caso resta onere dell'assicurato che invochi il pagamento dell'indennizzo chiedere la nomina di un diverso perito, mentre resta esclusa la possibilità di adire direttamente l'autorità giudiziaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1349, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)