Sez. 1, Sentenza n. 3348 del 14/06/1979 (Rv. 399746 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE - ARBITRATO RITUALE - PERIZIA CONTRATTUALE - DIFFERENZE.*
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE - ARBITRATO RITUALE - PERIZIA CONTRATTUALE - DIFFERENZE.*
Si ha arbitrato rituale quando la volonta delle parti e diretta a conferire all'arbitro o agli arbitri (sempre in numero dispari) l'incarico di risolvere controversie determinate o determinabili che sono insorte o possono insorgere tra loro, essenzialmente con gli stessi poteri ed obblighi e con gli stessi effetti della funzione giurisdizionale. Si ha arbitrato irrituale quando al terzo e ai terzi si affida, normalmente attraverso un mandato collettivo, il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, mediante una composizione amichevole, conciliante o transattiva, o mediante un negozio di mero accertamento, riconducibili alla volonta dei mandanti e da valere come contratti conclusi dagli stessi, poiche questi ultimi si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volonta. Si ha perizia contrattuale quando le parti devolvono al terzo o ai terzi, scelti per la loro particolare Competenza tecnica, non gia la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano di accettare come diretta espressione della loro Determinazione volitiva. (Conf 2273/75, mass n 376092).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)