diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3639 del 26/05/1983 (Rv. 428527 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CLAUSOLA DI STABILITÀ RELATIVA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428527-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CLAUSOLA DI STABILITÀ RELATIVA - NOZIONE.*

La cosiddetta clausola di stabilità relativa, inserita nella disciplina pattizia o regolamentare, si traduce in una preventiva rinuncia del datore di lavoro alla facoltà di recesso e garantisce al prestatore di lavoro la conservazione del posto per una durata minima, che può essere fissata in relazione ad un determinato limite di età, prima del quale il lavoratore non può essere licenziato o collocato in quiescenza, salvo l'insorgenza di fatti disciplinari gravi o di altri fatti espressamente concordati. (principio affermato in relazione all'art. 35 del regolamento dell'Azione cattolica italiana del 25 giugno 1947). (Conf 1086/80, mass n 404561).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)