Sez. L, Sentenza n. 7012 del 13/04/2004 (Rv. 572022 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Contratto a tempo parziale - Inosservanza dei requisiti di forma - Conseguente sostituzione della disciplina del lavoro a tempo parziale con quella per il lavoro a tempo pieno - Esclusione - Disciplina ex art. 1419, comma primo, cod. civ. - Applicabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
La stipulazione di un contratto a tempo parziale con l'inosservanza dei requisiti di forma previsti dall'art. 5 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, non comporta l'automatica sostituzione della disciplina relativa a tale tipo di rapporto con quella prevista per i rapporti a tempo pieno - sia perché manca una disposizione in tal senso, analoga a quella dettata in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, sia perché la normativa sul rapporto a tempo parziale mira a soddisfare le esigenze delle parti contrapposte e intende particolarmente garantire il rispetto della volontà di entrambe - e deve invece farsi applicazione della regola di cui all'art. 1419, comma primo, cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)