Sez. 1, Sentenza n. 3225 del 03/04/1987 (Rv. 452294 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - JUS SUPERVENIENS COSTITUITO DALLA LEGGE N. 513 DEL 1977 - DISCIPLINA TRANSITORIA - PORTATA - CESSIONE IN PROPRIETÀ - CONDIZIONI - PRESENTAZIONE TEMPESTIVA DELLA DOMANDA - DA PARTE DELL'AVENTE DIRITTO IN BASE ALLA DISCIPLINA PREVIGENTE - CONSEGUENZE - ASSEGNATARI DI ALLOGGI COMPRESI NELLA QUOTA INDISPONIBILE DI RISERVA - ESCLUSIONE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - JUS SUPERVENIENS COSTITUITO DALLA LEGGE N. 513 DEL 1977 - DISCIPLINA TRANSITORIA - PORTATA - CESSIONE IN PROPRIETÀ - CONDIZIONI - PRESENTAZIONE TEMPESTIVA DELLA DOMANDA - DA PARTE DELL'AVENTE DIRITTO IN BASE ALLA DISCIPLINA PREVIGENTE - CONSEGUENZE - ASSEGNATARI DI ALLOGGI COMPRESI NELLA QUOTA INDISPONIBILE DI RISERVA - ESCLUSIONE.*
In materia di cessione di alloggi di tipo economico e popolare la legge 8 agosto 1977 n. 513 che ha abrogato la precedente disciplina, disponendo per il futuro l'esclusione di qualsiasi cessione in proprietà, ha previsto, con normativa transitoria, che la cessione della proprietà possa essere ottenuta solo da chi, avendone diritto secondo la previgente disciplina (d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2), abbia proposto tempestiva domanda (o conferma della medesima). Pertanto, restando esclusi dalla cessione in proprietà coloro che, pur avendo proposto tempestiva domanda di cessione, non ne abbiano diritto in base alla disciplina del d.P.R. del 1959 n. 2, come è nel caso degli assegnatari di alloggi compresi nella quota indisponibile di riserva. (V 4860/85, mass n 442254; (V 3062/81, mass n 413627; (V 4074/79, mass n 400574; (V 464/78, mass n 389761; (V 5189/77, mass n 388823).*
Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 1, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 3, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 4, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 10, Legge 08/08/1977 num. 513 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)