Sez. U, Sentenza n. 1887 del 21/04/1989 (Rv. 462542 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - INCIS - ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI STATO - INCLUSIONE DI ALLOGGIO NELLA QUOTA DI RISERVA - ASSEGNATARIO - TITOLARITÀ DI INTERESSE LEGITTIMO - CONSEGUENZE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - INCIS - ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI STATO - INCLUSIONE DI ALLOGGIO NELLA QUOTA DI RISERVA - ASSEGNATARIO - TITOLARITÀ DI INTERESSE LEGITTIMO - CONSEGUENZE.*
In tema d'edilizia economica e popolare, l'inclusione di alloggi (ivi compresi quelli dell'INCIS, poi devoluti agli istituti autonomi per le case popolari) nelle quote di riserva, formate ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, configura Esercizio di potere pubblicistico, regolato da norme d'Azione, il quale incide sul diritto degli assegnatari alla cessione, degradandolo ad interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo. Nè tale diritto può essere riconosciuto per effetto della sopravvenienza della nuova disciplina di cui alla legge 8 agosto 1977 n. 513, perché la disposizione transitoria di cui all'art. 27 di questa legge, con riguardo ai rapporti in corso, lascia ferme le condizioni per la cessione fissate dalla precedente normativa. (V 3225/87, mass n 452294; (V 5472/85, mass n 442684).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 art. 3, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)