Sez. L, Sentenza n. 5653 del 11/06/1990 (Rv. 467646 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - RIGETTO DELLA RICHIESTA DI INTERVENTO - OBBLIGAZIONI DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - PERSISTENZA - LIMITI - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - RILEVANZA - COMPORTAMENTO DI UN SOGGETTO ESTRANEO AL RAPPORTO DI LAVORO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - RIGETTO DELLA RICHIESTA DI INTERVENTO - OBBLIGAZIONI DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - PERSISTENZA - LIMITI - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - RILEVANZA - COMPORTAMENTO DI UN SOGGETTO ESTRANEO AL RAPPORTO DI LAVORO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Nel caso di rigetto della richiesta di intervento della cassa integrazione guadagni, avanzata dal datore di lavoro, questi, nonostante l'avvenuta sospensione dell'attività lavorativa, rimane obbligato al pagamento delle retribuzioni in favore dei lavoratori, tranne che provi l'esistenza di una causa d'impossibilità sopravvenuta (art. 1463 cod. civ.) di detta attività. Tale impossibilità, consistendo non in una mera difficoltà ma in un impedimento obiettivo ed assoluto, tale da non poter essere rimosso con riferimento alla prestazione lavorativa in sè e per sè considerata, deve operare nell'ambito del contratto di lavoro e, pertanto, non è configurabile ove la dedotta impossibilità delle prestazioni lavorative sia conseguenza del comportamento di un soggetto estraneo ai rapporti di lavoro (nella specie, - mancata fornitura di materiali da parte dell'ente appaltante), salvo che l'attività del terzo sia stata prevista come condizione nei rapporti di lavoro predetti. (V 1767/90, mass n 465690; (V 5116/88, mass n 459982; (V 4449/88, mass n 459421; (V 8083/87, mass n 455742; (V 498/83, mass n 452294).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2094, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)