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Sez. L, Sentenza n. 12844 del 23/12/1998 (Rv. 521919 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO | Invalidi civili - Diritto all'assegno di invalidità - Requisito dell'incollocabilità al lavoro - Nozione - Necessità dell'iscrizione nelle liste del collocamento ordinario - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521919-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO

Per gli invalidi civili ultra cinquantacinquenni (ma di età inferiore ai 65 anni), che abbiano richiesto l'assegno di invalidità civile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, il requisito di "incollocato al lavoro" non va inteso nel senso di soggetto che, essendosi iscritto o avendo presentato domanda di iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482, non abbia conseguito una occupazione in mansioni compatibili, bensì nel senso di "soggetto non occupato". Infatti l'art. 1 della legge n. 482 del 1968 esclude dal collocamento obbligatorio coloro che abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età (oltre a coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che, per la natura e il grado della loro invalidità, possano riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti), sicché, nei confronti degli invalidi esclusi dal collocamento obbligatorio, non può pretendersi, come requisito sussidiario, l'iscrizione (o la domanda di iscrizione) nelle liste del collocamento ordinario, atteso che il lavoratore invalido ha diritto ad essere avviato al lavoro con un meccanismo che tenga conto della sua menomazione, non soltanto per beneficiare della "obbligatorietà" delle assunzioni, nei limiti dell'aliquota fissata dalla legge, da parte delle aziende private e delle amministrazioni pubbliche, ma anche per la garanzia - che solo il sistema di cui alla legge n. 482 del 1968 può offrirgli - di conseguire una occupazione in mansioni compatibili con il suo stato fisico.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)