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Sez. L, Sentenza n. 10205 del 03/08/2000 (Rv. 539136 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO | Invalidi civili ultracinquantacinquenni e infrasessantacinquenni - Assegno di invalidità - Requisito della incollocazione al lavoro - Portata - Requisito dello stato di disoccupazione - Necessità - Onere della prova a carico dell'invalido - Sussistenza - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2000-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539136-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO

Ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità di cui all'articolo 13 legge n. 118 del 1971, per gli invalidi ultracinquantenni (ma di età inferiore ai sessantacinque anni) il requisito della incollocazione non può esser inteso come mancata collocazione al lavoro nonostante l'iscrizione o la domanda di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, atteso che l'art. 1 legge n. 482 del 1968 esclude dall'iscrizione in tali liste coloro che abbiano superato i cinquantacinque anni, o nella lista di collocamento ordinario, atteso che il lavoratore invalido ha diritto di essere avviato al lavoro secondo un meccanismo che tenga conto della sua menomazione; ciò non significa, tuttavia, che in tali circostanze si debba prescindere in toto dal suddetto requisito, ma soltanto che esso va inteso come stato di disoccupazione, che va in ogni caso provato dall'assistito ultracinquantacinquenne, eventualmente anche per presunzioni, dovendosi però escludere che tale prova possa fondarsi sulla base di mere asserzioni collegate all'età, alle difficoltà occupazionali per gli invalidi e alla notoria difficoltà di trovare occupazione anche per soggetti giovani e validi.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 13 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)