Sez. L, Sentenza n. 4942 del 17/04/2000 (Rv. 535749 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Corresponsione di retribuzione superiore a quella prevista dal C.C.N.L. - Legittimità - Conseguenze - Richiesta di restituzione delle somme superiori a quelle previste dal C.C.N.L. asseritamente erogate per errore - Onere probatorio gravante sul datore di lavoro - Contenuto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
Le retribuzioni fissate dai contratti collettivi costituiscono le retribuzioni minime spettanti ai lavoratori di una determinata categoria, senza che sia impedito al datore di lavoro erogare ai propri dipendenti paghe superiori, siano esse determinate a seguito di contrattazione tra le parti o semplicemente da lui offerte al lavoratore, e senza che, in tali ipotesi, si possa parlare di spirito di liberalità, atteso che la retribuzione, quale ne sia la misura, costituisce sempre la controprestazione del lavoro svolto dal dipendente; ne consegue che, ove il datore di lavoro richieda la restituzione delle somme erogate in eccesso rispetto alle retribuzioni minime previste dal contratto collettivo, non può limitarsi a provare che il suddetto contratto prevede, per le prestazioni svolte, retribuzioni inferiori, ma deve dimostrare che la maggiore retribuzione erogata è stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile dall'altro contraente, ossia di un errore che presenti i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1431, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)