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Sez. L, Sentenza n. 818 del 16/01/2007 (Rv. 594060 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Corresponsione di retribuzione superiore a quella prevista dal C.C.N.L. - Legittimità - Asserita invalidità per errore della clausola contrattuale relativa alla maggiorazione retributiva - Conseguente onere probatorio - Individuazione.
Stato
decisa il 2007-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594060-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

Il pagamento legittimo al lavoratore di una retribuzione superiore ai minimi previsti dal contratto collettivo indica la volontà di derogare in meglio (ai sensi dell'art. 2077, comma secondo, cod. civ.), tacitamente manifestata dal datore ed accettata dal lavoratore, il trattamento economico di quest'ultimo e, al riguardo, spetta al primo dedurre e provare l'invalidità di questa volontà contrattuale e non al secondo provare il titolo giustificativo della maggiorazione, il quale è insito nella causa stessa del contratto individuale di lavoro subordinato, autonomamente convenuto purché nel rispetto dei limiti dell'art. 1418 cod. civ. . Pertanto, quando venga affermata dal datore di lavoro l'invalidità della clausola contrattuale avente ad oggetto la prestazione di detta maggiorazione retributiva per errore a lui imputabile, a tale declaratoria potrà pervenirsi solo qualora egli provi, in virtù dell'art. 1431 cod. civ., che l'errore era riconoscibile dal lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1431, Cod. Civ. art. 2077 com. 2, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)