Sez. 5, Sentenza n. 21970 del 16/10/2009 (Rv. 609850 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Anni 1993/1997 - Fabbricati rientranti nella categoria D - Calcolo sulla base della rendita catastale presuntiva - Successiva proposta di rendita, entro il 31 dicembre 1999, secondo la procedura "DOCFA" - Recupero della maggior imposta da parte del Comune - Avviso di liquidazione - Sufficienza - Omessa comunicazione del classamento definitivo - Irrilevanza - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) per fabbricati compresi nella categoria D, qualora il contribuente, dopo aver calcolato l'imposta relativa agli anni 1993/1997 sulla base della rendita catastale presuntiva, come previsto dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si sia avvalso, entro il 31 dicembre 1999, della facoltà di proporre la rendita ai sensi del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (seguendo, cioè, la c.d. procedura "DOCFA"), legittimamente il comune procede al recupero della maggior imposta mediante emissione dell'avviso di liquidazione, non essendo necessario l'avviso di accertamento, in quanto, nell'alternativa tra i commi 1 e 2 del successivo art. 11 - applicabili "ratione temporis" e poi abrogati dall'art. 1, comma 173, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - trova applicazione il comma 1, trattandosi di una mera attività di controllo della regolarità dei versamenti effettuati dal contribuente, e non il comma 2, che si riferisce alla diversa ipotesi di dichiarazione infedele, incompleta od inesatta. Nè rileva che l'attività di liquidazione non sia preceduta dalla comunicazione del classamento definitivo, sia perché la stessa è imposta al competente ufficio tecnico (all'epoca UTE) e non già al comune, ente del tutto estraneo all'adozione dell'afferente provvedimento, sia perché l'omissione non inficia in alcun modo l'attività del comune, costituendo la notificazione, ai sensi dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, condizione di efficacia solo degli atti fondati sull'attribuzione della rendita catastale decorrente dal 1 gennaio 2000, mentre per quelli fondati su rendita attribuita entro il 31 dicembre 1999 (come nella specie) l'imposta dovuta in base al classamento, che il comune può legittimamente richiedere, ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione.
Riferimenti normativi: DM Finanze 19/04/1994, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)