Sez. 1, Sentenza n. 5136 del 25/11/1977 (Rv. 388751 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI TITOLI DI CREDITO - PRELAZIONE - PREVIA NOTIFICAZIONE AL DEBITORE DELLA COSTITUZIONE DEL PEGNO O PREVIA ACCETTAZIONE DA PARTE DEL DEBITORE MEDESIMO - NECESSITA - ESCLUSIONE - CERTIFICAZIONE DEL VINCOLO SUL TITOLO - MEDIANTE GIRATA - SUFFICIENZA.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI TITOLI DI CREDITO - PRELAZIONE - PREVIA NOTIFICAZIONE AL DEBITORE DELLA COSTITUZIONE DEL PEGNO O PREVIA ACCETTAZIONE DA PARTE DEL DEBITORE MEDESIMO - NECESSITA - ESCLUSIONE - CERTIFICAZIONE DEL VINCOLO SUL TITOLO - MEDIANTE GIRATA - SUFFICIENZA.*
L'art 2800 cod civ, il quale condiziona l'esistenza della prelazione, nel pegno di credito, alla notificazione della Costituzione del pegno medesimo al debitore, ovvero alla sua accettazione con atto di data certa, non trova applicazione nell'ipotesi del pegno di titolo di credito, tanto regolare quanto irregolare, ove, per la Costituzione del vincolo pignoratizio, e sufficiente la certificazione documentale del vincolo sul titolo stesso, attuata, nei titoli all'ordine, mediante girata. (contra 4042/76, mass n 382707; (contra 4367/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1851, Cod. Civ. art. 2014, Cod. Civ. art. 2800, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 18, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)