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Sez. 1, Sentenza n. 5949 del 11/11/1982 (Rv. 423702 - 01)

TITOLI DI CREDITO - EFFICACIA DEI VINCOLI SUL CREDITO - IN GENERE - PEGNO DI UN TITOLO DI CREDITO AL PORTATORE (LIBRETTO DI RISPARMIO AL PORTATORE) - MODALITÀ DI COSTITUZIONE.*
Stato
decisa il 1982-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423702-01

TITOLI DI CREDITO - EFFICACIA DEI VINCOLI SUL CREDITO - IN GENERE - PEGNO DI UN TITOLO DI CREDITO AL PORTATORE (LIBRETTO DI RISPARMIO AL PORTATORE) - MODALITÀ DI COSTITUZIONE.*

L'art. 2800 cod. civ., che subordina il perfezionamento della fattispecie costitutiva del pegno di crediti alla notificazione della Costituzione del pegno medesimo al debitore del credito dato in pegno ovvero alla sua accettazione con atto di data certa, non trova applicazione in materia di pegno di titoli di credito, che si differenziano ontologicamente e funzionalmente dai crediti in genere e sono soggetti alla particolare disciplina loro propria. Di conseguenza, il pegno di un titolo di credito al portatore, e quindi di un libretto di risparmio al portatore, si costituisce, ai sensi degli artt. 1997 e 2786 cod. civ., semplicemente mediante la consegna del titolo al creditore pignoratizio ed il correlativo spossessamento del debitore. (Conf 5136/77, mass n 388751; (contra 4042/76, mass n 382707).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1997, Cod. Civ. art. 2003, Cod. Civ. art. 2786, Cod. Civ. art. 2800

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)