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Sez. 5, Sentenza n. 16094 del 04/10/1978 Ud. (dep. 22/12/1978) Rv. 140645 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - ART 216 N 2 LEGGE FALLIMENTARE - ELEMENTI COSTITUTIVI.*
Stato
decisa il 1978-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/140645-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - ART 216 N 2 LEGGE FALLIMENTARE - ELEMENTI COSTITUTIVI.*

Con la previsione di cui all'art 216, comma primo, n 2 legge fallimentare, la cui finalita e la tutela dell'interesse dei creditori alla conoscenza del patrimonio destinato a soddisfare le loro ragioni, si mira ad impedire quei comportamenti che rendono impossibile, o quanto meno assai difficile, agli organi fallimentari l'accertamento della effettiva situazione patrimoniale dell'impresa e delle vicende della sua attivita; quanto all'elemento soggettivo, si richiede che l'impossibilita o la difficolta di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari, sia intenzionalmente procurata dall'imprenditore: tale intento cela, come causa pratica, lo scopo di danneggiare i creditori o di procurarsi un vantaggio.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)