Sez. 3 - , Sentenza n. 36454 del 31/05/2019 Ud. (dep. 27/08/2019) Rv. 276758 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) | Reato paesaggistico - Causa di non punibilità prevista dall’art. 181, comma 1-ter, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Operatività – Condizioni – Onere di allegazione da parte dell’imputato – Sussistenza – Esercizio di poteri istruttori officiosi da parte del giudice – Limiti.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE)
In tema di reati paesaggistici, l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 181, comma 1-ter, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non discende automaticamente dal rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica, ma è subordinata all'accertamento da parte del giudice dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'applicazione della sanatoria, qualora non desumibili dallo stesso provvedimento, sulla base degli elementi che l'imputato è onerato di allegare, potendo il giudice esercitare i suoi poteri istruttori "ex officio" solo qualora tale allegazione risulti insufficiente. (Fattispecie in cui nei giudizi di merito era stata ritenuta mancante la prova che le opere contestate fossero ricomprese nell'autorizzazione in sanatoria).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)