Sez. 3, Sentenza n. 889 del 29/11/2011 Ud. (dep. 13/01/2012) Rv. 251640 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) | Valutazione di compatibilità paesaggistica - Rilascio da parte dell'autorità competente - Automatica non punibilità del reato paesaggistico - Esclusione.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE)
Il rilascio della valutazione paesaggistica, all'esito della procedura prescritta dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non determina automaticamente la non punibilità del reato paesaggistico, in quanto è obbligo del giudice accertare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti la sanatoria paesaggistica.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1 n. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1 n. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)