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Sez. 3, Ordinanza n. 19294 del 08/09/2006 (Rv. 592443 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ACQUEDOTTO | Occupazione "sine titulo" - Acquisto di diritto reale limitato - Dalla realizzazione dell'opera pubblica - Esclusione - Per usucapione - Configurabilità - Effetti - Cessazione dell'illecito permanente - Proprietario del fondo gravato - Estinzione della tutela reale, obbligatoria e del credito indennitario.
Stato
decisa il 2006-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592443-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ACQUEDOTTO

Dalla retroattività degli effetti dell'acquisto di un diritto per usucapione - stabilita per garantire, alla scadenza del termine necessario, la piena realizzazione dell'interesse all'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto - deriva che, se la P.A. occupa "sine titulo" un fondo privato e vi installa un elettrodotto, con l'acquisto a titolo originario del diritto parziario - che non avviene con la realizzazione dell'opera pubblica perchè agli "iura in re aliena" è inapplicabile la cosiddetta occupazione acquisitiva o accessione invertita - cessa l'illiceità permanente, e perciò si estingue non solo la tutela reale, ma anche quella obbligatoria per il risarcimento del danno provocato al proprietario del fondo per il ventennale possesso del diritto fino ad usucapirlo, nonchè il credito indennitario. Ne consegue che l'accertamento della avvenuta usucapione della servitù di elettrodotto esclude il presupposto del risarcimento da illecito, retroagendo gli effetti dell'usucapione, quale acquisto del diritto reale a titolo originario, al momento dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui, e togliendo " ab origine" il connotato di illiceità al comportamento di chi abbia usucapito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)