Sez. 2, Sentenza n. 13229 del 31/05/2010 (Rv. 613148 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Art. 6 del d.m. n. 585 del 1994 - Determinazione del valore della controversia - Criteri - Individuazione - Conseguenze - Opposizione a decreto ingiuntivo - Accoglimento - Riferimento al "quantum" dedotto in sede monitoria - Necessità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA
In tema di compensi professionali forensi, tenuto conto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del d.m. n. 585 del 1994, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente può aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile, il giudice di merito deve verificare in concreto l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare in relazione alle peculiarità del caso specifico in modo da stabilire se, al fine di determinare le competenze dovute al legale, l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della causa. Pertanto, qualora sia accolta l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., l'onorario dovuto al difensore del creditore che aveva chiesto il decreto ingiuntivo opposto deve essere determinato ponendo riferimento, in relazione al valore della controversia, alla domanda originaria, non potendo, allo scopo, operare il cumulo con la domanda successivamente proposta dall'opposto in sede di costituzione nel giudizio di opposizione.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)