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Sez. 2, Sentenza n. 1805 del 08/02/2012 (Rv. 621663 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Art. 6 d.m. n. 585 del 1994 - Onorari professionali a carico del cliente - Liquidazione - Poteri del giudice - Riferimento al valore effettivo della controversia rispetto a quello presunto del cod. proc. civ. - Conseguenze - Comparazione tra valori omogenei - Necessità - Raffronto tra valore determinato della domanda con quello indeterminabile degli interessi del convenuto - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621663-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA

L'art. 6, comma 2, della tariffa forense allegata al d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, secondo cui, in sede di liquidazione degli onorari professionali a carico del cliente, "può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile", comporta l'applicazione di tutte le regole processuali, ivi comprese quelle di cui agli artt. 10 e 14 cod. proc. civ. per la determinazione del valore delle cause relative a somme di denaro o a beni mobili, attribuendo al giudice, qualora venga ravvisata una manifesta sproporzione tra il "petitum" della domanda e l'effettivo valore della controversia, un generale potere discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, dovendo egli comunque giungere a determinare il valore economico della causa (superiore o inferiore che sia rispetto a quello dichiarato o desumibile dai criteri anzidetti), così da instaurare il necessario confronto comparativo tra entità economiche omogenee, giacchè un tale confronto non può aversi tra il valore determinato (o determinabile) della domanda in forza dei criteri codicistici citati e il valore incerto e non determinabile degli interessi vantati dalla parte processuale convenuta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)