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Sez. 5 - , Ordinanza n. 27409 del 01/12/2020 (Rv. 659813 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Imposta di registro - Divisione di beni comuni - Attribuzione al condividente di un bene di valore superiore alla quota spettantegli - Parificazione a una vendita - Sussistenza - Previsione di conguagli - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659813-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE

Ai fini dell'imposta di registro, l'eccedenza derivante al condividente dall'assegnazione ad esso di beni di valore superiore a quello spettantegli sulla massa comune è considerata, per effetto della presunzione assoluta "iuris et de iure" di cui all'art. 34 d.p.r. n. 131 del 1986, alla stregua di una vendita, senza che rilevi l'assunzione a conguaglio, da parte sua, di un'obbligazione pecuniaria, in favore degli altri condividenti, di ammontare corrispondente con funzione compensativa, atteso che la mutevole funzione delle pattuizioni intercorse al riguardo tra i condividenti è neutralizzata dalla predeterminazione normativa dell'unicità di trattamento tributario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/04/1986 num. 131 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)