Sez. 5 - , Sentenza n. 17512 del 14/07/2017 (Rv. 644909 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Scioglimento della comunione ereditaria - Assegnazioni e conguagli pari al valore delle quote - Liquidazione dell'imposta - Aliquota prevista per gli atti di vendita - Esclusione - Aliquota prevista per gli atti di divisione - Applicazione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria mediante assegnazione di beni in natura ad un condividente e versamento agli altri eredi di somme di danaro pari al valore delle loro quote, si applica l'aliquota degli atti di divisione, e non quella della vendita, atteso che quest'ultima รจ utilizzabile, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986, soltanto ove al condividente siano attribuiti beni per un valore eccedente rispetto a quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccesso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/04/1986 num. 131 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)