Sez. 4, Sentenza n. 6317 del 10/03/1989 Ud. (dep. 27/04/1989) Rv. 181160 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - CASO FORTUITO - IMPROVVISO MALORE - IMPLICANZA SULL'IMPUTABILITÀ - RAVVISABILITÀ - PROVA - ONERE A CARICO DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE - ONERE DI ALLEGAZIONE E INDICAZIONE - SUSSISTENZA - MANCANZA O INSUFFICIENZA - CONSEGUENZE - PRESUNZIONE DI CAPACITÀ (COSCIENZA E VOLONTÀ) - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - CASO FORTUITO - IMPROVVISO MALORE - IMPLICANZA SULL'IMPUTABILITÀ - RAVVISABILITÀ - PROVA - ONERE A CARICO DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE - ONERE DI ALLEGAZIONE E INDICAZIONE - SUSSISTENZA - MANCANZA O INSUFFICIENZA - CONSEGUENZE - PRESUNZIONE DI CAPACITÀ (COSCIENZA E VOLONTÀ) - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
In tema di circolazione stradale, non spetta all'imputato l'Onere della prova circa l'improvviso malore nel corso della guida, attingendo questo l'imputabilità (piuttosto che il fortuito). Tuttavia, rimane a carico dell'imputato un Onere di allegazione e di indicazione di specifici elementi di valutazione, in Mancanza dei quali, o quando essi non siano tali da consentire al giudice di raggiungere la prova del malore, si presume che la condotta dello stesso, normalmente capace, sia riferibile ad un comportamento cosciente e volontario, frutto di libera Determinazione, anche se caratterizzata da colpa. (fattispecie di automobilista che, avendo perso il controllo del veicolo, che dopo essere sbandato (senza lasciare tracce di frenatura) ed avere sfondato un securvia, precipitava in una scarpata, provocando la morte di un passeggero, allegava, senza fornire altri elementi, di essere stato colto da improvviso malore; i giudici del merito, nella carenza di elementi di valutazione, attribuirono l'incidente (ad una attività volontaria e cosciente, liberamente determinata, sia pure sotto il profilo della colpa); la Corte ha ritenuto corretta tale motivazione). (Conf mass n 149348, e ivi cit.).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45, Cod. Pen. art. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)