diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 15224 del 25/09/1990 Ud. (dep. 21/11/1990) Rv. 185807 - 01

REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - CASO FORTUITO - MALORE IMPROVVISO DEL CONDUCENTE DI UN VEICOLO - ESCLUSIONE - MANCANZA DI IMPUTABILITÀ - SUSSISTENZA ONERE DELLA PROVA - SPETTA ALL'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1990-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185807-01

REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - CASO FORTUITO - MALORE IMPROVVISO DEL CONDUCENTE DI UN VEICOLO - ESCLUSIONE - MANCANZA DI IMPUTABILITÀ - SUSSISTENZA ONERE DELLA PROVA - SPETTA ALL'UFFICIO.*

Nel reato colposo conseguente ad incidente stradale il malore improvviso del conducente di un veicolo va considerato sotto il profilo dell'imputabilità, e non del caso fortuito, poiché il fatto patologico sopprime la capacità di autodeterminazione, con la conseguenza che l'Onere della prova non grava sull'imputato, spettando al giudice accertare l'esistenza del malore, in ordine al quale si dovrà tener conto degli elementi accertati e di quegli altri elementi specifici di valutazione che è tenuto ad allegare chi invoca la detta causa di esclusione della colpa. (V mass n 146395; (V mass n 167995; (V mass n 181160; (Conf mass n 149348).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)