Sez. L, Sentenza n. 1098 del 12/02/1983 (Rv. 425883 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTI COLLETTIVI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - ESPRESSA ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DI CUI ALLA LEGGE N. 604 DEL 1966, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA MEDESIMA - CONSEGUENZE - INSINDACABILITÀ DELLE SCELTE IMPRENDITORIALI PER QUANTO ATTIENE ALLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA - SINDACATO DI MERITO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTI COLLETTIVI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - ESPRESSA ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DI CUI ALLA LEGGE N. 604 DEL 1966, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA MEDESIMA - CONSEGUENZE - INSINDACABILITÀ DELLE SCELTE IMPRENDITORIALI PER QUANTO ATTIENE ALLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA - SINDACATO DI MERITO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604, avendo sottratto la materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale alla disciplina della legge stessa, ha implicitamente sancito il principio della insindacabilità delle scelte imprenditoriali per quanto attiene alle dimensioni dell'impresa, in armonia con la garanzia costituzionale dell'iniziativa in materia economica. I licenziamenti collettivi per riduzione di personale si sottraggono, pertanto, al Sindacato di merito da parte del giudice, il quale deve limitarsi all'accertamento della sussistenza dei presupposti di fatto (esigenza della riduzione dell'azienda e conseguente riduzione dei posti di lavoro), nonché delle condizioni di efficacia del recesso e può estendere la propria indagine al controllo dell'osservanza da parte dei datori di lavoro dei criteri fissati da patti sindacali di categoria per la concreta selezione dei dipendenti da licenziare, in quanto la tutela dell'interesse dei lavoratori alla conservazione del posto è rimesso alla autonomia collettiva delle associazioni ed agli accordi che ne costituiscono espressione. (V 5066/80, mass n 409843; (V 5086/80, mass n 408944).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)