Sez. L, Sentenza n. 5855 del 23/11/1985 (Rv. 443041 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE - ATTIVITÀ DI TELECINEFOTOREPORTER - REQUISITI - SELEZIONE DELLA IMMAGINE E MONTAGGIO DEL MATERIALE FILMATO.*
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE - ATTIVITÀ DI TELECINEFOTOREPORTER - REQUISITI - SELEZIONE DELLA IMMAGINE E MONTAGGIO DEL MATERIALE FILMATO.*
Alla stregua dell'art. 1 d.P.R. n. 649 del 1976 - norma che (senza porsi in contrasto con la legge 3 febbraio 1963 n. 69 sull'ordinamento della professione di giornalista, non contenendo quest'ultima alcuna limitazione della nozione di attività giornalistica solo a quella tradizionalmente effettuata attraverso la parola o lo scritto) consente l'iscrizione dei tele-cine-foto-operatori, la cui attività di ripresa di immagini completi o sostituisca l'informazione scritta nell'Esercizio di autonomia decisionale operativa - non costituisce attività giornalistica la prestazione del tele-cine-fotoreporter che, pur eseguendo da solo le riprese degli avvenimenti, non provveda anche alla selezione delle immagini e al montaggio del materiale filmato sì da conferirgli capacità informativa ovvero che sia comunque utilizzata di fatto dal datore di lavoro senza una significativa elaborazione intellettuale altrui. (V 3998/85, mass n 441519; (Conf 3849/84, mass n 435804).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST., DPR 19/07/1976 num. 649 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)