Sez. 1, Sentenza n. 3514 del 14/04/1994 (Rv. 486186 - 01)
Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Decadenza o revoca | Alloggio di edilizia residenziale pubblica - Assegnatario - Abbandono per un periodo superiore a tre mesi - Conseguenze - Assegnazione - Revoca - Sede dei propri interessi - Conservazione nel Comune di ubicazione dell'alloggio - Irrilevanza.
Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Decadenza o revoca
Per la revoca dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, perché l'assegnatario lo ha abbandonato per un periodo superiore a tre mesi (art. 17, lettera B, legge 30 dicembre 1972 n. 1035), l'avere questi conservato la sede dei propri interessi nel Comune in cui è ubicato l'alloggio non è incompatibile con l'abbandono, atteso che per occupazione deve intendersi non la semplice tenuta a disposizione dell'abitazione, ma la dimora effettiva ed abituale e che la permanenza per pochi giorni per motivi transitori non integra occupazione.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1972 num. 1035 art. 17 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)