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Sez. 1, Sentenza n. 8007 del 08/08/1990 (Rv. 468675 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - ABBANDONO DEL GODIMENTO DELL'ALLOGGIO - PROTRAZIONE PER OLTRE TRE MESI - PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ASSEGNANTE - DIFETTO - REVOCA - DELLA ASSEGNAZIONE - TRASFERIMENTO DELL'ASSEGNATARIO PER RAGIONI DI VITA DI LAVORO - SALTUARIA UTILIZZAZIONE DELL'ALLOGGIO PER MOTIVI DI VACANZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468675-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - ABBANDONO DEL GODIMENTO DELL'ALLOGGIO - PROTRAZIONE PER OLTRE TRE MESI - PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ASSEGNANTE - DIFETTO - REVOCA - DELLA ASSEGNAZIONE - TRASFERIMENTO DELL'ASSEGNATARIO PER RAGIONI DI VITA DI LAVORO - SALTUARIA UTILIZZAZIONE DELL'ALLOGGIO PER MOTIVI DI VACANZA - IRRILEVANZA.*

L'abbandono del godimento di un alloggio di edilizia economica e popolare, che si protragga per più di tre mesi senza preventiva autorizzazione dell'istituto assegnante, giustifica, ai sensi dell'art. 17, lettera b) del d.P.R. n. 1035 del 1972, la revoca dell'assegnazione anche quando sia dovuto a trasferimento dello assegnatario e del suo nucleo familiare in altra residenza per ragioni di vita o di lavoro, e senza che rilevi la saltuaria utilizzazione dell'alloggio stesso per motivi di vacanza.*

Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 16, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)