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Sez. 1, Sentenza n. 4567 del 15/04/1992 (Rv. 476797 - 01)

Edilizia popolare ed economica - Edilizia residenziale pubblica e agevolata | Alloggio - Assegnazione - Revoca - Condizione - Mancata occupazione senza autorizzazione dell'ente concedente per un periodo superiore a tre mesi - Sufficienza - Motivi dell'allontanamento e volontà di rientrare nell'alloggio una volta cessati - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476797-01

Edilizia popolare ed economica - Edilizia residenziale pubblica e agevolata

In tema di edilizia residenziale pubblica, ai fini della revoca dell'assegnazione dell'alloggio, ai sensi dell'art. 17, lett. b) del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, in caso di abbandono dello stesso per un periodo superiore a tre mesi, senza autorizzazione dell'ente concedente, basta la mancata occupazione dell'immobile da parte dell'assegnatario - intendendosi per occupazione non come la semplice "tenuta a disposizione", ma come dimora effettiva ed abituale - mentre è irrilevante sia la giustificazione del non autorizzato abbandono dell'alloggio che l'eventuale volontà di ritornarvi una volta cessati i motivi dell'allontanamento.

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)