Sez. 1, Sentenza n. 6444 del 17/03/2009 (Rv. 607584 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Legittimazione attiva e passiva all'impugnazione - Sussistenza - Intervento nelle fasi pregresse del giudizio - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di incorporazione di banche.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può essere considerato terzo, essendo l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter assumere la stessa posizione del suo dante causa, con la conseguenza che, come la sentenza spiega effetto nei suoi confronti, egli è anche legittimato ad impugnarla, secondo quanto espressamente previsto dall'ultimo comma dell'art. 111 cod. proc. civ., senza che questo diritto sia condizionato dal suo intervento in fasi pregresse di giudizio. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto da un nuovo soggetto bancario avverso una sentenza di merito pronunciata nei confronti di una banca che era stata incorporata da un'altra, la quale ultima aveva contemporaneamente conferito al nuovo soggetto - avente la stessa denominazione sociale dell'incorporata - il ramo d'azienda che comprendeva il rapporto controverso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)