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Sez. 3, Ordinanza n. 7711 del 21/03/2024 (Rv. 670694-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Società risultante dalla fusione, con altre società, della società originariamente convenuta che sia anche conferitaria di ramo d'azienda - Duplice legittimazione a proporre appello in luogo della società incorporata - Sussistenza - Conseguenze in tema di prova del titolo successorio. SOCIETA' - FUSIONE - EFFETTI - In genere.
Stato
decisa il 2024-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670694-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA

La società risultante dalla fusione, con altre, della società originariamente convenuta in giudizio, che sia anche conferitaria di un ramo d'azienda, è legittimata a proporre appello in luogo della società incorporata, parte del giudizio di primo grado e cedente del ramo d'azienda, non solo per effetto della intervenuta fusione, ma anche per effetto della cessione, assumendo così una duplice legittimazione, quella di successore a titolo universale, che le deriva dalla fusione, e quella di successore a titolo particolare, che le deriva dalla cessione di ramo d'azienda, con la conseguenza che, ove si qualifichi come cessionaria del ramo d'azienda, può limitarsi ad allegare tale titolo, specificandolo nell'intestazione dell'impugnazione, trattandosi di un titolo di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile.

Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2556, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)