Sez. U, Sentenza n. 871 del 06/02/1984 (Rv. 433069 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSE TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - NATURA - ORGANI SPECIALI DI GIURISDIZIONE - RAPPORTI CON LA CORTE D'APPELLO QUALE GIUDICE DI UNA EVENTUALE FASE D'IMPUGNAZIONE - QUESTIONE RELATIVA ALLA DEVOLUZIONE DI UNA CONTROVERSIA ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE OVVERO AL GIUDICE ORDINARIO - QUESTIONE ATTINENTE ALLA GIURISDIZIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSE TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - NATURA - ORGANI SPECIALI DI GIURISDIZIONE - RAPPORTI CON LA CORTE D'APPELLO QUALE GIUDICE DI UNA EVENTUALE FASE D'IMPUGNAZIONE - QUESTIONE RELATIVA ALLA DEVOLUZIONE DI UNA CONTROVERSIA ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE OVVERO AL GIUDICE ORDINARIO - QUESTIONE ATTINENTE ALLA GIURISDIZIONE.*
Nella disciplina del contenzioso tributario introdotta dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, le commissioni tributarie, in quanto uffici giudiziari distinti ed autonomi rispetto a quelli ordinari, coordinati in apposito apparato, hanno natura di organi speciali di giurisdizione, mentre resta a tal fine irrilevante che, nell'ambito del processo ad esse affidato (in via esclusiva nei primi due gradi), si inserisca, quale giudice di un'eventuale fase d'impugnazione (art. 40 del citato decreto), la Corte d'appello, cioè un organo della giurisdizione ordinaria. Pertanto, mentre, all'interno di quel processo, la questione delle attribuzioni di detta Corte d'appello rispetto alle commissioni tributarie investe soltanto problemi di ammissibilità dell'impugnazione, e non di giurisdizione, deve ritenersi attinente alla giurisdizione la diversa questione rivolta a stabilire se una controversia rientri fra quelle che, ai sensi dell'art. 1 del suddetto decreto, sono devolute alle commissioni tributarie, per essere decise con lo speciale procedimento previsto dal medesimo decreto, ovvero resti affidata al giudice ordinario, secondo le normali regole processuali. (V 2350/83, mass n 427203; (V 3877/79, mass n 400341; (V 4507/78, mass n 394180).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)