Sez. 3, Sentenza n. 19883 del 29/08/2013 (Rv. 627590 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO FORMALE | Giudicato esterno - Eccezione - Onere probatorio dell'eccipiente - Oggetto.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO FORMALE
La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendo la sentenza stessa, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere né che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)